Art. 530 – Pagamento dei debiti ereditari

Il curatore può provvedere al pagamento dei debiti ereditari e dei legati(1), previa autorizzazione del tribunale 2830 c.c., 782 c.p.c.(2)(3).

Se però alcuno dei creditori o dei legatari fa opposizione, il curatore non può procedere ad alcun pagamento, ma deve provvedere alla liquidazione dell’eredità secondo le norme degli articoli 498 e seguenti 782, 783 c.p.c..

Note

(1)

Dopo la redazione dell’inventario, il curatore può procedere al pagamento dei creditori e dei legatari. Benchè la norma faccia riferimento ad una possibilità (“il curatore può”) vi è chi ritiene che si tratti di un obbligo.

(2)

Il comma è stato così modificato ai sensi dell’art. 144, D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado).

(3)

I pagamenti non autorizzati rimangono validi ed efficaci ma il curatore è ritenuto personalmente responsabile per gli eventuali danni arrecati.

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