Art. 534 – Diritti dei terzi

L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.

Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso(1) con l’erede apparente(2), dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede(3) 1147, 1153, 1189, 1396, 1445, 1729 c.c..

La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri 2683 c.c., se l’acquisto a titolo di erede 2648 c.c. e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente(4) 2652 n. 7 c.c..

Note

(1)

Benchè la norma parli di “convenzioni”, l’articolo in commento si applica anche agli atti unilaterali.
Sono ricompresi non solo i trasferimenti del diritto di proprietà (v. art. 832 del c.c.), anche gli atti costitutivi di diritti reali di godimento (es.: usufrutto, v. art. 978 del c.c.) o di garanzia (es.: ipoteca, v. art. 2808 del c.c.), o di diritti personali di godimento (es.: locazione, v. art. 1571 del c.c.).

(2)

Non è necessario che l’erede apparente abbia il possesso dei beni ereditari, basta che si comporti in modo tale da ingenerare nei terzi la ragionevole convinzione di essere di fronte al vero erede.

(3)

Si ha buona fede quando il terzo ignora o erroneamente crede di contrarre con il vero erede. La prova della sua sussistenza deve essere data dal terzo che vuol far salvo il proprio acquisto.

(4)

Qualora il diritto acquistato a titolo oneroso dal terzo abbia ad oggetto beni immobili o mobili registrati, prevale chi per primo ha trascritto il suo acquisto (o, nel caso dell’erede, la domanda giudiziale di petizione dell’eredità).

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