Art. 536 – Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti(1) nella successione sono: il coniuge 548 c.c., i figli(2)(3), gli ascendenti(4).

Ai figli sono equiparati gli adottivi(2)(5) 291 ss, 304 c.c..

A favore dei discendenti dei figli(2), i quali vengono alla successione in luogo di questi 467 c.c., la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli(2)(2)(6).

Note

(1)

Per esempio l’assegno vitalizio spettante al coniuge superstite a cui sia stata addebitata la separazione che godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto al momento dell’apertura della successione (v. art. 548 del c.c.).

(2)

Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3)

Sia quelli riconosciuti da uno o da entrambi i genitori (v. art. 250 del c.c.) che quelli giudizialmente dichiarati figli naturali (v. art. 269 del c.c.).

(4)

Tali soggetti prendono il nome di legittimari.

(5)

Legittimari sono solo i figli adottati quando erano minori di età, che instaurano un rapporto di parentela (v. art. 74 del c.c.) con la famiglia dell’adottante.

(6)

Qualora i figli del de cuius non possano o non vogliano accettare l’eredità subentrano nel diritto alla legittima i loro discendenti. La norma è diretta ad evitare che il testatore impedisca la successione dei discendenti per rappresentazione disponendo una sostituzione (v. art. 688, 467 del c.c.).

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