Art. 537 – Riserva a favore dei figli

Salvo quanto disposto dall’articolo 542(1) se il genitore lascia un figlio solo(2), a questi è riservata la metà del patrimonio.

Se i figli sono più, è loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli(2)(3).

I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano. Nel caso di opposizione decide il giudice 38 disp. att. c.c., valutate le circostanze personali e patrimoniali 542, 566 c.c.(4).

Note

(1)

L’articolo in commento stabilisce la quota spettante ai legittimari qualora al de cuius succeda uno o più figli. Se con essi concorre anche il coniuge si applica quanto previsto dall’art. 542 del c.c..

(2)

Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(3)

La quota di legittima riservata ai figli si calcola con il sistema della c.d. “quota mobile”, ossia variabile a seconda del numero dei figli che succedono.
Se al de cuius succede un solo figlio, a questi spetta 1/2 del patrimonio.
Se i figli sono più d’uno, ad essi sono riservati 2/3 del patrimonio. Tale quota deve essere divisa in parti uguali tra tutti i figli; se uno di essi rinuncia all’eredità, non si calcola ai fini della determinazione della quota di legittima. Esempio: Tizio, vedovo, muore lasciando due figli, Caio e Sempronio; se Caio rinunzia all’eredità, a meno che non operi il diritto di rappresentazione in favore dei suoi discendenti, Sempronio ha diritto solo a metà del patrimonio ai sensi del comma 1 dell’art. 537 del c.c., e non a due terzi (comma 2).

(4)

Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Prima della riforma il comma terzo prevedeva:
“I figli legittimi possono soddisfare in danaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano (1) (2). Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali (3).”

Note alla precedente formulazione:

(1) Si parla in proposito di diritto di commutazione, che rappresenta, nel sistema attuale, l’unica ipotesi in cui il figlio legittimo viene preferito a quello naturale.
Il figlio legittimo ha la facoltà di offrire al figlio naturale una somma di denaro o dei beni immobili in luogo della quota di legittima a cui il secondo avrebbe diritto. L’effetto è quello di escludere il figlio naturale dalla comunione ereditaria. Se vi sono più figli legittimi, vi deve essere l’accordo di tutti. Ove ad alcuni di essi succedano per rappresentazione i discendenti, alla decisione partecipano anch’essi.
Non è possibile commutare la quota di alcuni soltanto dei figli naturali, perché, altrimenti, si violerebbe il principio della parità di trattamento.

(2) La commutazione rappresenta una facoltà dei figli legittimi. Di conseguenza i figli naturali si trovano in posizione di soggezione: devono solo rispettare la volontà dei figli legittimi.

(3) Attraverso l’opposizione si può contestare la mancanza della circostanze per procedere alla commutazione, l’entità della somma offerta o della stima data agli immobili oggetto di commutazione. La decisione spetta al Tribunale.

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