Se chi muore non lascia figli(1) 250 ss. c.c., ma ascendenti(1)(2), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544(3).
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569(4).
Note
(1)
Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
Rientrano nella categoria degli ascendenti i genitori e gli ascendenti adottivi (ad esclusione delle adozioni di persone maggiori di età) e quelli di figli legittimati (per susseguente matrimonio o per provvedimento giudiziale).
(3)
Ove al de cuius succedano gli ascendenti (perchè non vi sono figli nè coniuge), a questi spetta 1/3 del patrimonio. Se gli ascendenti concorrono con il coniuge si applica l’art. 544 del c.c.. La quota è fissa, prescinde quindi dal numero degli ascendenti superstiti.
(4)
La quota riservata agli ascendenti si divide tra linea materna e paterna. Ove però gli ascendenti delle due linee non siano di uguale grado, l’intera quota spetta all’ascendente più prossimo, senza distinzione di linea.
Esempio: alla morte di Tizio, celibe senza figli, succedono i genitori del defunto, Caio e Mevia, ciascuno per la metà della quota di legittima riservata agli ascendenti dalla norma in commento, ossia la metà di 1/3. Se però Caio è premorto a Tizio, i genitori ancora viventi di Caio (nonni di Tizio) non succedono a Tizio in quanto la quota di Caio spetta a Mevia.