Art. 538 – Riserva a favore degli ascendenti

Se chi muore non lascia figli(1) 250 ss. c.c., ma ascendenti(1)(2), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544(3).

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569(4).

Note

(1)

Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

(2)

Rientrano nella categoria degli ascendenti i genitori e gli ascendenti adottivi (ad esclusione delle adozioni di persone maggiori di età) e quelli di figli legittimati (per susseguente matrimonio o per provvedimento giudiziale).

(3)

Ove al de cuius succedano gli ascendenti (perchè non vi sono figli nè coniuge), a questi spetta 1/3 del patrimonio. Se gli ascendenti concorrono con il coniuge si applica l’art. 544 del c.c.. La quota è fissa, prescinde quindi dal numero degli ascendenti superstiti.

(4)

La quota riservata agli ascendenti si divide tra linea materna e paterna. Ove però gli ascendenti delle due linee non siano di uguale grado, l’intera quota spetta all’ascendente più prossimo, senza distinzione di linea.
Esempio: alla morte di Tizio, celibe senza figli, succedono i genitori del defunto, Caio e Mevia, ciascuno per la metà della quota di legittima riservata agli ascendenti dalla norma in commento, ossia la metà di 1/3. Se però Caio è premorto a Tizio, i genitori ancora viventi di Caio (nonni di Tizio) non succedono a Tizio in quanto la quota di Caio spetta a Mevia.

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