A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli(1) 548 c.c..
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare(2) 144 c.c. e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni(3). Tali diritti gravano sulla porzione disponibile 556 c.c. e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli(4) 566 c.c..
Note
(1)
Se al de cuius succede solo il coniuge (in assenza di figli), a questo spetta 1/2 del patrimonio.
Qualora vi sia concorso tra il coniuge e i figli, si applicano le disposizioni di cui all’art. 542 del c.c.: in presenza di un solo figlio a questo e al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ciascuno, se vi sono più figli a questi spetta 1/2 del patrimonio (da dividere in quote uguali tra i figli) e al coniuge 1/3.
(2)
Per casa si intende quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia. Restano, pertanto, escluse le seconde case.
La norma non si applica al coniuge separato, in quanto in tal caso difetta il requisito della coabitazione.
(3)
Dubbio è se il diritto spetti anche sugli immobili in comproprietà con terzi.
(4)
I diritti d’uso e d’abitazione spettano al coniuge superstite in aggiunta alla quota di legittima a cui ha diritto in base agli articoli 540, 542 e 544 del c.c.. Il valore di tali diritti deve essere scomputato dall’asse ereditario prima di procedere alla divisione dello stesso in quote, con un meccanismo simile a quello previsto per il prelegato.