(1)Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio(2), a quest’ultimo è riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge(3).
Quando i figli(2) sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli(2), è effettuata in parti uguali 581.
Si applica il terzo comma dell’articolo 537.(4)
Note
(1)
Se al de cuius succede un figlio e il coniuge, a ciascuno di essi spetta 1/3 del patrimonio. Se i figli sono più d’uno ad essi spetta 1/2 del patrimonio (da dividere in quote uguali a seconda del numero dei figli) e al coniuge 1/3.
(2)
Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3)
Al coniuge spetta anche il diritto d’uso e abitazione di cui all’art. 540 c. 2 del c.c..
(4)
Comma abrogato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.