Il legittimario 536 ss. c.c. che rinunzia all’eredità 519 c.c., quando non si ha rappresentazione 467 c.c., può sulla disponibile ritenere le donazioni 769 ss. c.c. o conseguire i legati a lui fatti(1) 521 c.c.; ma quando non vi è stata espressa dispensa dall’imputazione 553, 564, 724 c.c., se per integrare la legittima spettante agli eredi è necessario ridurre 553 ss. c.c. le disposizioni testamentarie o le donazioni(2) 554 c.c., restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’eredità, e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo(3).
Note
(1)
Chi rinuncia all’eredità, può trattenere le donazioni e i legati fatti dal de cuius. Tali disposizioni vanno a gravare sulla disponibile, a meno che non vi sia stata la dispensa dall’imputazione di cui all’art. 564 del c.c..
Ove operi la rappresentazione, la norma in commento non opera in quanto l’eredità si devolve ai discendenti del rinunziante.
(2)
Dalla rinuncia all’eredità del legittimario che trattenga le disposizioni a lui fatte a titolo di legato o donazione può conseguire una diminuzione della disponibile. Ciò può recare danno ad ulteriori beneficiati che non siano legittimari, i quali possono agire in riduzione sulle donazioni e i legati del legittimario rinunziante.
(3)
Esempio: Tizio muore, lasciando due figli Caio (che ha ricevuto dal padre una donazione di 400) e Sempronio. Il de cuius, il cui patrimonio ereditario è pari a 900, dispone in favore dell’amica Mevia un lascito ereditario di 180.
Se Caio e Sempronio accettano l’eredità, al secondo spetta 300 (1/3 del relictum pari a 900), mentre Caio deve imputare alla porzione legittima spettantegli (300) quanto ricevuto in donazione (400) ai sensi dell’art. 564 c.c., sia nei confronti del coerede legittimario, sia in riferimento all’erede non legittimario contro il quale non può dunque agire in riduzione. Caio, dopo aver ritenuto 400 a titolo donativo, può conseguire ulteriori 20, mentre a Mevia spetta il residuo 180.
Diversamente accade qualora Caio rinunci all’eredità. La quota di disponibile è pari a 450 (ossia 1/2 del relictum di 900). Posto che su tale disponibile grava la donazione fatta a Caio (400), la disposizione in favore di Mevia (180) rischia di essere pregiudicata, essendo la disponibile pari a 50 (ossia la disponibile di 450 – la donazione fatta a Caio di 400). In presenza di tale situazione si applica la norma in commento: la donazione fatta al legittimario rinunziante viene ridotta per reintegrare l’erede non legittimario nella sua quota. Quindi la porzione di Mevia, pari a 180, viene così ricavata: 50 dalla disponibile ancora libera, gli ulteriori 130 dalla riduzione della donazione fatta a Caio. A questi spetta 270 (400 – 130), a Sempronio 450.