(1)(2)Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima 565 c.c., nel concorso di legittimari 536 ss. c.c. con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente 558 c.c. nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell’articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati(3) 735, 746 c.c..
Note
(1)
L’azione di riduzione ha carattere personale, in quanto si rivolge contro i destinatari delle disposizioni lesive della quota dei legittimari. Ha la funzione di rendere inefficaci nei confronti degli attori le disposizioni ereditarie e le donazioni che abbiano leso i diritti sulla quota di legittima di questi.
(2)
Ove vi sia lesione della quota riservata ai legittimari, si riducono:
– prima le quote legali ab intestato, nel caso in cui non vi sia un testamento o questo contenga disposizioni solo su parte del patrimonio (v. art. 553 del c.c.);
– poi le disposizioni testamentarie, in proporzione e senza distinguere tra legati e disposizioni ereditarie (v. art. 554 del c.c.);
– infine le donazioni, a cominciare dalla più recente (v. art. 555 del c.c.).
(3)
Esempio: Tizio muore senza aver fatto testamento, lasciando come unici eredi suo padre Caio e suo fratello Sempronio. Il patrimonio ereditario è di 200, mentre le donazioni fatte in vita ammontano a 400. In base alle norme sulla successione legittima, Caio e Sempronio avrebbero diritto ciascuno a 1/2 dell’eredità, ossia a 100 ciascuno. Tuttavia Caio è anche un legittimario e, in quanto tale, avrebbe diritto ad 1/3 del patrimonio ereditario, ossia ad 1/3 del relictum (200) più il valore delle donazioni (400), e quindi a 200 (400 + 200 = 600 / 3 = 200). Per effetto della norma in commento, gli ulteriori 100 a cui ha diritto Caio si ottengono dalla riduzione della quota dell’erede legittimo Sempronio.