Le disposizioni testamentarie(1) eccedenti la quota 537-548 di cui il defunto poteva disporre 556 c.c. sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima(2) 558, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c..
Note
(1)
Le disposizioni testamentarie lesive si riducono, dopo le quote legittime, secondo le modalità indicate dall’art. 558 del c.c..
(2)
Si riducono anche le disposizioni sottoposte a condizione (v. art. 1353 del c.c.). L’azione è esperibile quando la condizione sospensiva si verifica o quando quella risolutiva viene meno.