Art. 554 – Riduzione delle disposizioni testamentarie

Le disposizioni testamentarie(1) eccedenti la quota 537-548 di cui il defunto poteva disporre 556 c.c. sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima(2) 558, 2652 n. 8, 2690 n. 5 c.c..

Note

(1)

Le disposizioni testamentarie lesive si riducono, dopo le quote legittime, secondo le modalità indicate dall’art. 558 del c.c..

(2)

Si riducono anche le disposizioni sottoposte a condizione (v. art. 1353 del c.c.). L’azione è esperibile quando la condizione sospensiva si verifica o quando quella risolutiva viene meno.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?