Art. 560 – Riduzione del legato o della donazione d’immobili

(1)Quando oggetto del legato 649 c.c. o della donazione 769 c.c. da ridurre è un immobile, la riduzione si fa separando dall’immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se ciò può avvenire comodamente(2) 720 c.c..

Se la separazione non può farsi comodamente 720 e il legatario o il donatario ha nell’immobile una eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile 556 c.c., l’immobile si deve lasciare per intero nell’eredità, salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile(3). Se l’eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario può ritenere tutto l’immobile compensando in danaro i legittimari(4).

Il legatario o il donatario che è legittimario può ritenere tutto l’immobile, purché il valore di esso non superi l’importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario(5) 536 c.c..

Note

(1)

La norma in commento, nonostante il dato letterale, si ritiene applicabile anche ai beni mobili e alle disposizioni a titolo universale.

(2)

Si ha la possibilità di realizzare una comoda divisione quando l’immobile può essere diviso in porzioni autonome senza riduzione del valore economico del bene.
In tal caso vengono separate le quote necessarie per reintegrare i legittimari nei loro diritti, attribuendo loro quota di legittima in natura.

(3)

Si deve restituire l’immobile all’eredità laddove:
– esso non sia comodamente divisibile;
– il legatario o il donatario abbia nell’immobile un’eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.
In tal caso il legatario o il donatario ha diritto di ottenere una somma che rappresenti il valore della porzione disponibile.

(4)

Il legatario o il donatario ha la facoltà di rimanere proprietario dell’immobile se:
– esso non sia comodamente divisibile;
– il legatario o il donatario non abbia nell’immobile un’eccedenza superiore ad 1/4 del valore della disponibile.
In tal caso il legatario o il donatario deve compensare in denaro i diritti del legittimario.
Il valore dell’immobile si determina al momento del pagamento e non quando si apre la successione.

(5)

E’ necessario, però, che vi siano altri beni sufficienti a soddisfare il diritto del legittimario a conseguire la sua quota in natura. Tale previsione si applica alle donazioni e ai legati cumulabili con la quota di legittima, che si computano prima sulla disponibile e, per l’eccedenza, sull’indisponibile.

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