Art. 562 – Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Se la cosa donata(1) è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa(2) o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l’acquirente 563, e il donatario(3) è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria(4), ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente(5).

Note

(1)

Esempio: Tizio muore, lasciando un relictum pari a zero. In vita ha effettuato due donazione, del valore di 100 ciascuna, a Caio nel 2000 e a Sempronio nel 2010. L’unico figlio, Mevio, ha diritto ad una quota di legittima pari a 100, ossia alla metà del relictum meno debiti più donatum (0 – 0 + 200 / 2 = 100). Per ottenere tale quota può agire con l’azione di riduzione nei confronti di Sempronio, che ha ricevuto la donazione più recente. Ove il bene donato a Sempronio sia perito e questo sia insolvente, la norma in commento stabilisce che il valore del bene perito vada detratto dalla massa ereditaria. La quota di legittima che Mevio può pretendere dai donatari anteriori risulta, di conseguenza, essere pari a 50 (0 – 0 + 100 / 2 = 50). Mevio può agire nei confronti di Caio per ottenere tale quota (50), rimanendo al contempo creditore nei confronti di Sempronio per i restanti 50. A sua volta Caio ha diritto di regresso nei confronti di Sempronio per quanto restituito a Mevio (50).

(2)

Vi rientrano anche il denaro e i beni fungibili.

(3)

Ove il bene oggetto di donazione sia perito per causa non imputabile al donatario, esso non viene computato per la quantificazione della porzione disponibile (v. art. 556 del c.c.) e della legittima (v. art. 536 del c.c.).

(4)

La norma si applica anche nei confronti degli eredi e dei legatari insolventi.

(5)

In caso di deterioramento del bene oggetto di donazione si distingue a secondo che la causa sia imputabile o meno a colpa del donatario. Nel primo caso il valore del bene viene calcolato come fosse intatto, nel secondo caso si guarda al valore del bene al momento dell’apertura della successione.

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