Art. 568 – Successione dei genitori

(1)A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti(2) 467 ss. c.c., succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive 538, 644 c.c..

Note

(1)

La norma si applica ai:
– genitori legittimi (v. Libro I, Titolo VII, Capo I del c.c.);
– genitori di figli legittimati (v. art. 468 del c.c.);
– genitori adottivi di minori di età (v. art. 6 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184).

La norma non si applica ai:
– genitori naturali, per cui vale quanto previsto dall’art. 578 del c.c.;
– genitori adottivi di maggiori di età o di minori di età nei casi particolari previsti dall’art. 44 e ss. L. 4 maggio 1983, n. 184. In tal caso sono i genitori della famiglia di origine ad avere il diritto di succedere al figlio.

(2)

Tali discendenti succedono per rappresentazione (v. art. 467 ss. del c.c.).

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