Art. 569 – Successione degli ascendenti

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti 467 c.c., succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna(1) 538, 544 c.c..

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado 76 c.c., l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea(2) 75, 538, 571 c.c..

Note

(1)

Quando gli ascendenti sono di eguale grado, l’eredità si divide per linee.
Esempio: se Tizio muore senza lasciare moglie, figli, genitori, fratelli e sorelle. La sua eredità viene devoluta ai nonni, materni e paterni. Ove vi siano due avi materni (nonna e nonno) e uno paterno le quote sono le seguenti: 1/4 alla nonna materna, 1/4 al nonno materno e 1/2 al nonno paterno.

(2)

Ove gli ascendenti non siano dello stesso grado, il più prossimo esclude il meno prossimo, senza distinzione di linea.
Esempio: Tizio muore senza lasciare moglie, figli, genitori, fratelli e sorelle. Sopravvivono a Tizio un nonno materno e una bisnonna paterna. L’eredità si devolve per intero al nonno paterno.

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