Art. 570 – Successione dei fratelli e delle sorelle

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali(1).

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani(2).

Note

(1)

I fratelli e le sorelle naturali dei quali sia legalmente accertato il rispettivo status di filiazione nei confronti del comune genitore, sono chiamati alla successione legittima, in mancanza di altri successibili, prima dello Stato (cfr. art. 565 del c.c. e nt. n 1).

(2)

Sono fratelli germani quelli che hanno in comune con il de cuius entrambi i genitori, sono unilaterale quelli che hanno solo o la madre o il padre in comune. I primi, nella successione del fratello o della sorella, ricevono una quota doppia rispetto ai secondi (si parla in proposito di “quota di fatto”).

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