Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi(1), purché in nessun caso la quota(2), in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà(3).
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori(4), salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi(5).
Se entrambi i genitori non possono 463 c.c. o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569 , la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro 522, 582 c.c.(6).
Note
(1)
A ciascuno, cioè, spetta una quota uguale a quella degli altri.
(2)
Al valore dei beni rimasti nell’eredità (relictum) si sottraggono i debiti, si determina in questo modo il valore dell’eredità.
(3)
Esempio: Tizio muore senza lasciare figli nè moglie, succedono ad esso i genitori e i fratelli germani. L’eredità viene così divisa:
– in presenza di due genitori e un figlio: 1/3 ciascuno;
– in presenza di un genitore e un figlio 1/2 ciascuno;
– in presenza di un genitore e più figli: 1/2 al genitore, la restante metà divisa in quote di pari per ciascun figlio (quindi se i figli sono due 1/4 ciascuno, se tre 1/6 ciascuno, etc.).
(4)
I fratelli unilaterali ricevono meno dei germani solo quando concorrono con essi.
(5)
Ai genitori o al genitore è sempre assicurata la metà dell’eredità, a prescindere dal numero di fratelli e sorelle successibili. L’altra metà va divisa in parti uguali (per capi) tra i fratelli.
(6)
Se gli ascendenti sono di uguale grado, a ciascuna linea spetta la metà. Se sono di grado diverso, succede l’ascendente più vicino, senza distinzione di linea.