Art. 575 – Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredita; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredita diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.

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