Art. 577 – Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore

Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado(1).

Note

(1)

L’art. è stato dichiarato illegittimo con sent. della Corte Cost. del 14 aprile 1969, n. 79 (con riferimento agli artt. 3 e 30, comma 3, Cost.).

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