In mancanza di figli(1), di ascendenti(2), di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.
Note
(1)
Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
Affinché si applichi l’art. 583 del c.c. è necessario che sussista un valido ed attuale rapporto di coniugio. Rimane, dunque, escluso il coniuge divorziato, poiché lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio fa venire meno la chiamata ereditaria in favore di un soggetto che più non è legato al de cuius dal vincolo matrimoniale.
Di conseguenza è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo in commento nella parte in cui non prevede che, in difetto di altri successibili, al coniuge divorziato venga devoluta l’eredità.