Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo 128 dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono(1). Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540(2).
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte(3).
Note
(1)
La successione del coniuge putativo avviene laddove:
– vi sia stata una pronunzia giudiziale di annullamento del matrimonio.
Tale sentenza deve intervenire successivamente alla morte del de cuius. Diversamente non si verificherebbe la delazione ereditaria in favore del soggetto divenuto ormai estraneo.
– la buona fede del coniuge superstite, ossia l’ignoranza dell’esistenza della causa invalidante.
Benchè non espressamente richiamato dalla norma in commento, il medesimo trattamento si applica anche al caso del coniuge il cui consenso sia stato estorto con la violenza o determinato da un timore di eccezionale gravità (v. art. 128 del c.c.).
(2)
Al coniuge putativo spettano, cioè, i diritti d’abitazione e d’uso sulla casa coniugale e sui mobili che la corredano.
(3)
Il coniuge legittimo esclude dunque il coniuge putativo. Vi è, tuttavia, chi ritiene che il coniuge putativo superstite possa succedere qualora quello legittimo non possa o non voglia venire alla successione.