In mancanza di altri successibili(1), l’eredità è devoluta allo Stato(2). L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia 459, 519 c.c..
Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati(3).
Note
(1)
Presupposto per l’applicazione della norma è che manchi un testamento (o questo disponga solo di parte dei beni) e/o non vi siano successibili legittimi che possano (es. per indegnità, vd. art. 463 del c.c.) o vogliano (es. per rinuncia, vd. art. 519 ss. c.c.) accettare l’eredità.
Ulteriore requisito è che il defunto sia cittadino italiano o apolide residente in Italia.
(2)
Si ritiene corretto qualificare lo Stato come un erede a titolo universale. Diversamente non avrebbe senso alcuno la previsione di cui al secondo comma circa la limitazione di responsabilità intra vires. Si parla in proposito di erede necessario.
(3)
Lo stato risponde nei limiti di quanto ricevuto anche in assenza di inventario.
Si ritiene che il pagamento dei debiti ereditari debba avvenire secondo le modalità di cui agli art. 498 ss. del c.c.