Art. 59 – Termine per la rinnovazione dell’istanza

L’istanza 58, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni(1).

Note

(1)

Il termine deve essere trascorso al momento della pronuncia della sentenza e non della proposizione della domanda al giudice.

 - 
Chinese (Simplified)
 - 
zh-CN
English
 - 
en
Italian
 - 
it
Russian
 - 
ru
Apri chat
Ciao 👋
Come posso aiutarti ?