(1)Se vi sono discendenti legittimi, i figli nati fuori dal matrimonio, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli nati fuori dal matrimonio riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.
Note
(1)
La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
Le residue disparità di trattamento sono state definitivamente superate dalla L. 219/2012, che ha operato la riforma della filiazione.