Art. 599 – Persone interposte

Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595(1), 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d’interposta persona627(2).

Sono reputate persone interposte(3) il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace(4), anche se chiamati congiuntamente con l’incapace 323 378, 738 740, 779 ss., art. 2728 del c.c. c.c..

Note

(1)

La Corte costituzionale con sentenza 28 dicembre 1970, n. 205 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si riferisce agli artt. 592 e 593 del c.c.. Successivamente con sentenza 20 dicembre 1979, n. 153 l’incostituzionalità è stata estesa anche al riferimento all’art. 595 del c.c..

(2)

La norma si applica sia nel caso di interposizione fittizia che reale. Nel primo caso si prevede un successivo trasferimento dei beni ereditari al soggetto incapace di ricevere per testamento, nel secondo i beni rimangono di proprietà del soggetto interposto che instaura un rapporto fiduciario con l’interponente.

(3)

La presunzione è assoluta, c.d. iuris et de iure: non è ammessa prova contraria (v. art. 2728 del c.c.).
E’ consentito, invece, dimostrare che anche altre persone (diverse da quelle elencate) sono in realtà interposte.

(4)

Nel caso di specie con chiamata congiunta si intende quella contenuta nello stesso testamento, anche se effettuata mediante disposizioni diverse.

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