Art. 602 – Testamento olografo

Il testamento olografo deve essere scritto(1) per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore 606, 684, 685 c.c..

La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni(2). Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore(3).

La data deve contenere l’indicazione del giorno, mese e anno(4). La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore 591 c.c., della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento(5) 651, 656, 657, 687 c.c..

Note

(1)

Non è ammessa la scrittura in stampatello (salvo non venisse abitualmente usata dal testatore), o la scrittura con mezzi meccanici o ad opera di un terzo, anche se per conto del testatore.
Al testamento possono essere fatte aggiunte o modifiche purché siano anch’esse autografe, datate e sottoscritte.

(2)

Se posta nel corpo dell’atto, sono valide le disposizioni che precedono la sottoscrizione.

(3)

Di norma la sottoscrizione deve contenere nome e cognome dell’autore del testamento o indicazioni equivalenti che ne permettano l’identificazione (es. uno pseudonimo o la dicitura “tuo padre” in una lettera indirizzata al figlio).

(4)

Sono ammesse le indicazioni equipollenti (es. “Natale 2012”). La data può essere inserita all’inizio o alla fine del testo, anche dopo la sottoscrizione. Deve essere autografa.

(5)

La mancanza di autografia e sottoscrizione rende il testamento nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.). Il testamento privo di data è annullabile (v. art. 606 c. 2 del c.c.), quello con la data non veritiera può essere annullato solo nei casi elencati dalla norma in commento.

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