Art. 604 – Testamento segreto

(1)Il testamento segreto può essere scritto dal testatore o da un terzo 598 c.c.. Se è scritto dal testatore, deve essere sottoscritto da lui alla fine delle disposizioni; se è scritto in tutto o in parte da altri, o se è scritto con mezzi meccanici, deve portare la sottoscrizione del testatore anche in ciascun mezzo foglio, unito o separato 607 c.c..

Il testatore che sa leggere ma non sa scrivere, o che non ha potuto apporre la sottoscrizione quando faceva scrivere le proprie disposizioni, deve altresì dichiarare al notaio, che riceve il testamento, di averlo letto ed aggiungere la causa che gli ha impedito di sottoscriverlo: di ciò si fa menzione nell’atto di ricevimento(2).

Chi non sa o non può leggere non può fare testamento segreto(3).

Note

(1)

Il testamento segreto si compone di due elementi: la scheda testamentaria (il c.d. “testamento” di cui all’art. 604 del c.c.) e l’atto di ricevimento (v. art. 605 del c.c.). Il primo, predisposto dal testatore o da altro soggetto, riporta le ultime volontà del testatore. Il secondo dà atto che il testatore, alla presenza di due testimoni, ha consegnato di persona al notaio la scheda dichiarando che in essa sono contenute le sue volontà testamentarie.

(2)

Se, in realtà, l’impedimento non esisteva, il testamento segreto si considera non sottoscritto ed è, di conseguenza, nullo (v. art. 606 c. 1 del c.c.).

(3)

Non può fare testamento segreto il cieco, l’analfabeta, ecc.

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