Il testamento è nullo(1) quando manca l’autografia o la sottoscrizione nel caso di testamento olografo 602 c.c., ovvero manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore(2) o la sottoscrizione dell’uno o dell’altro, nel caso di testamento per atto di notaio 603 c.c..
Per ogni altro difetto(3) di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi ha interesse(4). L’azione di annullamento si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie 590 c.c..
Note
(1)
Le ipotesi di nullità sono tassative.
A differenza di quanto accade per i contratti (in cui la nullità è disposta da una norma di portata generale, mentre l’annullabilità è prevista solo nei casi individuati dalla norma), in tema di testamenti il principio viene invertito (v. ratio legis).
(2)
E’ annullabile il testamento:
– olografo in cui manchi o sia incompleta la data.
– pubblico (e segreto, ove compatibile) di cui non sia stata data lettura, in cui manchi la dichiarazione del testatore circa il fatto che quella è la sua volontà testamentaria e della menzione, della riduzione in iscritto e della lettura di tale dichiarazione; in caso di mancanza o inidoneità dei testimoni o dei fidefacienti; la mancata menzione della data, dell’ora, del Comune o del luogo dove l’atto è stato ricevuto; la mancanza della sottoscrizione degli altri partecipanti; l’omissione della lettura alla presenza dei testi; la mancanza della menzione delle formalità; la violazione degli artt. 54 , 55, 56 e 57 legge notarile.
– segreto, la mancanza della dichiarazione del testatore, dei sigilli sulla carta in cui sono stese le disposizioni o su quella che serve da involucro, e la mancanza dell’atto di ricevimento sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento o su un ulteriore involucro predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato e la mancanza dell’espletamento delle ulteriori formalità previste dall’art. 605 del c.c.
(3)
Per la mancanza di capacità a disporre per testamento, si veda l’art. 591 del c.c..
(4)
Legittimato è, dunque, chi dall’annullamento possa acquistare diritti.