(1)Il testamento segreto 604, 605 c.c. e il testamento olografo n602cc c.c. che è stato depositato 620 c.c. possono dal testatore essere ritirati in ogni tempo dalle mani del notaio presso il quale si trovano 685c.c.(2).
A cura del notaio si redige verbale della restituzione; il verbale è sottoscritto dal testatore, da due testimoni(3) e dal notaio; se il testatore non può sottoscrivere, se ne fa menzione.
Quando il testamento è depositato in un pubblico archivio, il verbale è redatto dall’archivista e sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dall’archivista medesimo.
Della restituzione del testamento si prende nota in margine o in calce all’atto di consegna o di deposito.
Note
(1)
Il ritiro del testamento olografo non vale come revoca e non ne fa venir meno la validità.
Quello segreto, una volta ritirato, perde di efficacia ma si converte olografo se di esso ha i requisiti formali (v. art. 607 del c.c).
(2)
In passato era richiesta la presenza di un magistrato.
(3)
Non necessariamente gli stessi che hanno assistito alla consegna della scheda testamentaria (v. art. 605 del c.c.).