Art. 609 – Malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni

Quando il testatore non può valersi delle forme ordinarie 601 c.c., perché si trova in luogo dove domina una malattia reputata contagiosa(1), o per causa di pubblica calamità(2) o d’infortunio(3), il testamento è valido se ricevuto da un notaio(4), dal pretore(5) dal giudice di pace del luogo, dal sindaco o da chi ne fa le veci, o da un ministro di culto(6), in presenza di due testimoni di età non inferiore a sedici anni.

Il testamento è redatto e sottoscritto da chi lo riceve; è sottoscritto anche dal testatore e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, se ne indica la causa 603, 610, 619 c.c..

Note

(1)

E’ sufficiente che la malattia sia reputata contagiosa, non che lo sia effettivamente. Può anche essere temporanea e non è necessario abbia colpito anche il testatore.

(2)

Rilevano sia le calamità dovute a condizioni atmosferiche eccezionali (es. alluvioni, terremoti, etc…) sia gli stati di guerra.

(3)

Deve trattarsi di una causa eccezionale che colpisce la sola persona del testatore, mettendo in pericolo la vita di questi e impedendogli di testare. Non è rilevante uno stato di malattia.

(4)

Può appartenere anche ad un distretto (zona) notarile diverso da quello del luogo ove il testamento è stato ricevuto.

(5)

Parole abrogate dal D. L.vo 19 febbraio 1998, n. 51.

(6)

Può trattarsi di un ministro di culto, cattolico o non, proveniente da qualsiasi luogo.

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