Art. 617 – Testamento dei militari e assimilati

Il testamento dei militari (1)e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato(2) può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare(3) o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione 619 c.c..

Il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo al Ministero competente(4), che ne ordina il deposito nell’archivio notarile 608, 614 c.c. del luogo del domicilio o dell’ultima residenza 43 c.c. del testatore.

Note

(1)

Possono fare testamento ai sensi dell’articolo in commento i militari, di qualsiasi arma che:
– siano in guerra, a prescindere da un formale provvedimento di mobilitazione, che si trovino in zone di guerra o prigionieri del nemico;
– siano acquartierati o di presidio fuori del territorio nazionale, in un luogo in cui le comunicazioni sono interrotte, anche per cause diverse dello stato di guerra (es. calamità naturale).

(2)

Deve trattarsi di soggetti che svolgono prestazioni professionali al servizio delle forze armate e che sono inseriti nella struttura militare (es. cuochi, medici, infermieri, etc…). Sono ricompresi, altresì, i corrispondenti di guerra autorizzati e il personale della Croce Rossa.

(3)

Deve trattarsi di un ministro di un culto cattolico.

(4)

Ossia il Ministero della difesa.

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