Nella forma speciale stabilita dall’articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori della Repubblica(1) o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni .
Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove è possibile far testamento nelle forme ordinarie 601, 615 c.c.(2).
Note
(1)
Testo così modificato a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana.
(2)
Con ritorno non si intende solo lo spostamento fisico da un luogo di guerra o in cui sono interrotte le comunicazioni ad altro sicuro, ma anche la semplice cessazione dello stato di emergenza che legittimava la redazione del testamento nelle forme speciali.