Art. 62 – Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall’articolo 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell’atto di morte(1).

Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell’articolo 50 726 c.p.c..

Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l’istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l’assenza dello scomparso 49 e ss. c.c.(2).

Note

(1)

Per la compilazione dell’atto di morte, si vedano gli artt. 69 e 72 del più volte citato d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Semplificazione dell’ordinamento dello stato civile).

(2)

Nel caso di rigetto dell’istanza di dichiarazione di morte presunta (ad esempio per carenza di indizi), gli elementi dedotti ben potranno fondare una dichiarazione di assenza dello scomparso.

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