Art. 625 – Erronea indicazione dell’erede o del legatario o della cosa che forma oggetto della disposizione

(1)Se la persona dell’erede o del legatario è stata erroneamente indicata 1433, la disposizione ha effetto, quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare(2) 625 c.c..

La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi 632 c.c..

Note

(1)

L’errore ostativo può cadere sull’identità o sulle qualità del soggetto beneficiato o del bene oggetto della disposizione.

(2)

Quando non sia possibile identificare il soggetto o l’oggetto della disposizione, la stessa è nulla, diversamente da quanto accade per i contratti ove la sanzione prevista è quella dell’annullamento.

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