Art. 626 – Motivo illecito

Il motivo(1) 624 illecito(2) rende nulla(3) la disposizione testamentaria, quando risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre(4) 788, 1345.

Note

(1)

Il motivo è la ragione che induce il testatore a disporre in favore di una determinata persona.

(2)

E’ illecito il motivo contrario:
– alla legge (es. nominare erede Tizio qualora questi uccida il proprio nemico);
– all’ordine pubblico (es. nominare erede qualcuno in cambio di voti elettorali);
– al buon costume (es. nominare erede l’amante in cambio di prestazioni sessuali).

(3)

Ove il motivo sia erroneo il testamento è annullabile (v. art. 624 del c.c.)

(4)

Il motivo illecito rileva se:
– risulta dal testamento;
– è il solo che ha determinato il testatore. Ove vi sia più di un motivo, di cui solo uno illecito, la disposizione è valida.

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