Non è ammessa azione in giudizio(1) per accertare che le disposizioni fatte a favore di persona dichiarata nel testamento sono soltanto apparenti e che in realtà riguardano altra persona, anche se espressioni del testamento possono indicare o far presumere che si tratta di persona interposta(2).
Tuttavia la persona dichiarata nel testamento, se ha spontaneamente eseguito 590 c.c. la disposizione fiduciaria trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per la ripetizione(3), salvo che sia un incapace 2034, 2039 c.c..
Le disposizioni di questo articolo non si applicano al caso in cui l’istituzione o il legato sono impugnati come fatti per interposta persona 599 c.c. a favore d’incapaci a ricevere(4) 462, 595 c.c..
Note
(1)
Tra cui l’azione di simulazione (v. art. 1414 ss. del c.c.).
(2)
Si ritiene che in tale ipotesi si realizzi un’interposizione reale di persona, il soggetto fiduciario diviene proprietario dei beni, sia pure con l’intesa di trasmetterli ad un’altra persona.
(3)
Tale obbligo è solo di carattere morale. Non vi sono mezzi per il reale beneficiario per costringere il designato all’adempimento, tuttavia qualora questo dia spontanea esecuzione alla volontà del testatore non ammessa la ripetizione dell’indebito (c.d. soluti retentio).
(4)
Essi sono:
– il tutore e il protutore (v. art. 596 del c.c.);
– il notaio, i testimoni e l’interprete relativamente al testamento pubblico (v. art. 597 del c.c.);
– chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto (v. art. 598 del c.c.);
– il padre, la madre, i discendente e coniuge dell’incapace, nonché i soggetti giuridicamente incapaci (v. art. 599 del c.c.).
Esperita vittoriosamente l’azione, i beni spettano all’erede.