Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell’articolo 58 730 c.p.c., coloro che ottennero l’immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente 50 e ss. c.c. o i loro successori possono disporre liberamente dei beni.
Coloro ai quali fu concesso l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all’articolo 50 conseguono l’esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni 66.
Si estinguono inoltre le obbligazioni alimentari indicate nel quarto comma dell’articolo 50 448.
In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte 505, 73.