Art. 630 – Disposizioni a favore dei poveri

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente(1), senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio 43 c.c. al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza(2).

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico 631 c.c..

Note

(1)

Cioè a favore di persone, fisiche o giuridiche, non determinate.

(2)

Cfr. art. 25 (in tema di attribuzione ai Comuni) d.P.R. 24-7-1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della l. 22-7-1975 n. 382), nonché art. 6, l. 8-11-2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

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