Art. 632 – Determinazione di legato per arbitrio altrui

È nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo 664, 1349, 1473 c.c. di determinare l’oggetto o la quantità del legato(1)(2) 664 c.c..

Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore 770 c.c., anche se non ne sia indicato l’oggetto o la quantità(3).

Note

(1)

Per essere valida la disposizione deve contenere delle direttive a cui l’onerato deve attenersi nella scelta dell’oggetto o della quantità del legato.

(2)

Manca una previsione specifica per il caso in cui l’onerato o il terzo non possano o non vogliano decidere. Taluni ritengono applicabile per analogia la disposizione di cui all’art. 631 c. 3 del c.c., altri l’art. 1349 del c.c..

(3)

In questo caso il legato è valido a prescindere dall’indicazione dell’oggetto o della quantità qualora il riferimento ai servizi resi ne consenta la determinazione.
Se il testatore è caduto in errore sul servizio prestato dal legatario, la disposizione è annullabile (v. art. 1441 del c.c.).

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