Art. 633 – Condizione sospensiva o risolutiva

Le disposizioni a titolo universale o particolare 588 possono farsi sotto condizione(1) sospensiva(2) o risolutiva(3) 638, 646.

Note

(1)

La disposizione testamentaria può essere condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto. Per la sussistenza del requisito della futurità si guarda al momento del perfezionamento dell’atto e non a quello dell’apertura della successione (es.: prevedere un legato per l’amico qualora presti assistenza al testatore fino al momento della sua morte).

(2)

Se l’evento dedotto in condizione si verifica, la disposizione testamentaria diviene efficace.

(3)

Se l’evento dedotto in condizione si verifica, la disposizione testamentaria cessa di avere efficacia.
Tale condizione non è in contrasto con il principio “semel heres, semper heres” in quanto il verificarsi della condizione ha effetti retroattivi.

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