Nelle disposizioni testamentarie si considerano non apposte le condizioni impossibili e quelle contrarie a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume(1), salvo quanto è stabilito dall’art. 626(2)(3)1354 c.c..
Note
(1)
L’impossibilità o l’illiceità rileva al momento dell’apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).
(2)
Se il motivo illecito ha costituito l’unica ragione determinante della disposizione testamentaria, quest’ultima è nulla (v. art. 626 del c.c.).
Pur in mancanza di una previsione espressa in tal senso si ritiene che la norma si applichi anche alla condizione impossibile.
(3)
La disciplina dettata dalla norma in commento differisce rispetto a quella prevista per i contratti, laddove la condizione illecita e quelle sospensiva impossibile rende nullo il contratto, quella risolutiva impossibile si considera non apposta.