Art. 639 – Garanzia in caso di condizione risolutiva

Se la disposizione testamentaria è sottoposta a condizione risolutiva 633, 638, 1353 c.c., l’autorità giudiziaria(1), qualora ne ravvisi l’opportunità, può imporre all’erede o al legatario di prestare idonea garanzia(2) 1179 c.c., 119 c.p.c. a favore di coloro ai quali l’eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avverasse(3) 640 c.c., 750 c.p.c..

Note

(1)

I soggetti ai quali verrebbe devoluta l’eredità o il legato al verificarsi della condizione possono proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza, quando lo ritenga opportuno, la misura e le modalità della cauzione da prestare. Il provvedimento è reclamabile avanti al Presidente della Corte d’appello (v. art. 750 del c.p.c.).

(2)

La garanzia va rapportata alle condizioni patrimoniali della persona che deve prestarla e non al valore della disposizione testamentaria.
Di norma consiste nel deposito di una somma di denaro o di titoli del debito pubblico (c.d. cautio muciana).

(3)

Ove la cauzione non venga prestata si procede con la nomina di un amministratore (v. art. 641 c. 2 del c.c.).

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