Il legato(1) si acquista 17, 483 c.c. senza bisogno di accettazione 459, 2648 c.c.(2), salva la facoltà di rinunziare(3) 519, 650 c.c..
Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata 654 o altro diritto appartenente al testatore 651 c.c., la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore 2648 c.c.(4).
Il legatario però deve domandare all’onerato il possesso 1140 c.c. della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore 499 c. 3, 622, 672 c.c..
Note
(1)
Il legato è una disposizione mortis causa a titolo particolare mediante la quale il testatore (c.d. disponente) attribuisce ad un altro soggetto (detto legatario) un bene del patrimonio ereditario o una parte di esso. Si distingue dall’istituzione di erede in quanto attraverso questa il testatore dispone di tutto il proprio patrimonio o di una quota di esso in favore dell’erede.
(2)
Un’eventuale accettazione del legato avrebbe l’effetto di precludere una successiva rinuncia.
(3)
La rinuncia è una dichiarazione unilaterale non recettizia che può essere espressa o tacita. Per essere valida deve avvenire successivamente all’apertura della successione. Se ha ad oggetto beni immobili deve rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (in quanto atto di dismissione della proprietà), non è però richiesta la trascrizione.
(4)
Si parla in questo caso di legato traslativo o reale: la trasmissione del diritto oggetto del legato avviene automaticamente. L’unico obbligo che grava sull’onerato ha ad oggetto la consegna del bene (v. art. 649 c. 3 del c.c.).
Si contrappone a tale tipologia di legato quello c.d. obbligatorio (v. art. 653 del c.c.).