Il legato di cosa dell’onerato 649 c.c. o di un terzo 652, 686 c.c. è nullo 654, 673 c.c., salvo che dal testamento o da altra dichiarazione scritta dal testatore risulti che questi sapeva che la cosa legata apparteneva all’onerato o al terzo(1)(2) 656, 669, 673 c.c.. In quest’ultimo caso l’onerato è obbligato ad acquistare la proprietà della cosa dal terzo e a trasferirla al legatario, ma è in sua facoltà di pagarne al legatario il giusto prezzo(3).
Se però la cosa legata, pur appartenendo ad altri al tempo del testamento, si trova in proprietà del testatore al momento della sua morte, il legato è valido(4)656, 657, 686 c.c..
Note
(1)
Tale dichiarazione può anche essere antecedente o successiva alla redazione del testamento.
(2)
E’ irrilevante l’errore sulla proprietà del bene (es. qualora il testatore indichi Tizio quale proprietario del bene che in realtà è di Caio) o le successive alienazioni del bene.
(3)
Se il bene, al momento dell’apertura della successione, appartiene all’onerato, il legatario può chiederne il trasferimento in suo favore ex art. 2932 del c.c..
(4)
Ciò conferma la volontà del testatore di trasferire il bene al legatario.