Il legato di cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già di proprietà del legatario è nullo, se la cosa si trova in proprietà di lui anche al tempo dell’apertura della successione.
Se al tempo dell’apertura della successione la cosa si trova in proprietà del testatore, il legato è valido, ed è altresì valido se in questo tempo la cosa si trova in proprietà dell’onerato o di un terzo, e dal testamento(1) risulta che essa fu legata in previsione di tale avvenimento(2).
Note
(1)
E’ sufficiente che il testatore abbia previsto l’alienazione, non anche l’individuazione del proprietario.
(2)
La previsione dell’alienazione del bene legato deve risultare necessariamente dal testamento. Non è consentito far riferimento ad altre dichiarazioni scritte del testatore, diversamente da quanto accade per il legato di cosa dell’onerato o di un terzo di cui all’art. 651 del c.c..