Se il testatore, senza fare menzione del debito, fa un legato al suo creditore, il legato non si presume(1) fatto per soddisfare il legatario del suo credito(2).
Note
(1)
Si tratta di una presunzione che ammette prova contraria.
(2)
In senso opposto, la menzione del debito fa presumere che il legato assolva alla funzione di soddisfare il creditore attraverso una datio in solutum, che permette al debitore di liberarsi attribuendo al creditore un bene diverso da quello originariamente dovuto (v. art. 1197 del c.c.).
Qualora il debito menzionato non esista, il legato rimane valido, salvo non risulti che il testatore sia stato indotto a disporre solo nella convinzione di essere debitore del legatario.