Art. 664 – Adempimento del legato di genere

Nel legato di cosa determinata soltanto nel genere 653 c.c., la scelta, quando dal testatore non è affidata al legatario o a un terzo, spetta all’onerato. Questi è obbligato a dare cose di qualità non inferiore alla media 1178 c.c.; ma se nel patrimonio ereditario vi è una sola delle cose appartenenti al genere indicato, l’onerato non ha facoltà né può essere obbligato a prestarne un’altra, salvo espressa disposizione contraria del testatore(1).

Se la scelta è lasciata dal testatore al legatario o a un terzo(2) 631 c.c., questi devono scegliere una cosa di media qualità; ma se cose del genere indicato si trovano nell’eredità, il legatario può scegliere la migliore.

Se il terzo non può o non vuole fare la scelta, questa è fatta a norma del terzo comma dell’articolo 631(3) 666 c.c.; 751 c.p.c..

Note

(1)

Il legato diviene, quindi, di specie se al momento dell’apertura della successione è presente un solo bene all’interno del genere indicato dal testatore.

(2)

Anche in riferimento ai contratti è possibile rimettere ad un terzo (c.d. arbitratore) la possibilità di determinarne l’oggetto (v. art. 1349 del c.c.). La disciplina prevista in tema di arbitraggio si ritiene applicabile anche al caso delineato dalla norma in commento.

(3)

La scelta viene devoluta al Presidente del tribunale del luogo di apertura della successione (v. art. 456 del c.c.).

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