Nel legato alternativo(1) la scelta spetta all’onerato 666 c.c., a meno che il testatore l’abbia lasciata al legatario o a un terzo(2) 1286 c.c..
Note
(1)
E’ legato alternativo quello che ha per oggetto due o più beni determinati tra cui scegliere. Es.: “lego a Tizio la mia casa in campagna o l’appartamento di Roma”.
Diversamente, si parla di legato con facoltà alternativa quando l’oggetto del legato è uno ma l’onerato ha la facoltà di liberarsi prestando un bene diverso. Es.: “lego a Tizio il mio pianoforte, ma l’erede Caio potrà corrisponderne il valore in denaro”.
(2)
Ove periscano tutti i beni indicati quale oggetto del legato alternativo ad eccezione di uno, il legato si trasforma in semplice.
Al contrario, nel legato con facoltà alternativa, posto che uno solo è l’oggetto del legato, il perimento di esso comporta che il legato diviene privo di effetti ai sensi dell’art. 673 del c.c..