La cosa legata, con tutte le sue pertinenze(1) 817 ss. c.c., deve essere prestata al legatario 649 c.c. nello stato in cui si trova al tempo della morte del testatore(2).
Se è stato legato un fondo, sono comprese nel legato anche le costruzioni fatte nel fondo(3) 934 ss. c.c., sia che esistessero già al tempo della confezione del testamento, sia che non esistessero, salva in ogni caso l’applicabilità del secondo comma dell’articolo 686(4).
Se il fondo legato è stato accresciuto(5) con acquisti posteriori, questi sono dovuti al legatario, purché siano contigui al fondo e costituiscano con esso una unità economica 846 c.c.(6).
Note
(1)
Si tratta di un’applicazione specifica del principio generale in base al quale la pertinenza segue la sorte del bene principale (v. art. 818 del c.c.).
(2)
Il bene può aver subito miglioramenti (es. la ristrutturazione dell’immobile) o deterioramenti (es. l’usura del veicolo), sia per opera del testatore che per cause estranee alla sua volontà.
(3)
Opera, in tale caso, il principio di accessione di cui all’art. 934 del c.c. in base al quale la costruzione fatta sul suolo diviene proprietà di colui a cui appartiene il suolo (c.d. “superficies solo cedit”).
(4)
Ove il bene sia stato trasformato radicalmente, il legato si intende revocato (es. se il testatore ha legato un fabbricato ad uso agricolo che negli anni sia stato trasformato in una lussuosa villa).
(5)
Ossia quando il fondo legato sia stato ampliato per mezzo di acquisti successivi da parte del testatore.
Tale previsione costituisce un’eccezione alla regola generale secondo cui ogni attribuzione a favore del legatario deve essere contenuta in un’ulteriore disposizione e il suo fondamento si rinviene nella volontà del legislatore di preservare l’unità economica del fondo.
(6)
Può accadere che i miglioramenti siano stati apportati successivamente all’apertura della successione. Si pensi all’erede legittimo che abbia ristrutturato un immobile pervenutogli mortis causa e successivamente abbia scoperto l’esistenza di un testamento che dispone un legato sulla medesima abitazione. In tal caso è applicabile non la norma in commento, bensì l’art. 1150 del c.c..