Art. 668 – Adempimento del legato

Se la cosa legata è gravata da una servitù 1027 c.c., da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria 1863, 1869 c.c., il peso ne è sopportato dal legatario(1).

Se la cosa legata è vincolata per una rendita semplice 1863 ss. c.c., un censo o altro debito dell’eredità, o anche di un terzo, l’erede è tenuto al pagamento delle annualità o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto(2) 374, 756 c.c..

Note

(1)

In tali casi vi è uno stretto vincolo reale tra l’oggetto del legato e il debito. Pertanto si ritiene che di esso debba rispondere il legatario, che riceve il bene nello stato in cui si trova al momento dell’apertura della successione (v. art. 667 c. 1 del c.c.).

(2)

Si fa applicazione della regola generale che sancisce la responsabilità dell’erede per i debiti e i pesi ereditari.

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