Art. 67 – Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte

La dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l’accertamento della morte 66 possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta 66, 726 c.p.c.(1).

Note

(1)

Con tale disposizione si applica il contraddittorio necessario per la dichiarazione di esistenza di taluno, nei confronti di chi fu parte nel giudizio col quale venne dichiarata la morte presunta, affinchè gli effetti del nuovo accertamento si dispieghino nei loro confronti.

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